Disposizioni a sostegno delle popolazioni colpite da alluvione a maggio 2023

L’ARERA, con le Delibere 216/2023/R/com (https://www.arera.it/it/docs/23/216-23.htm) e 267/2023/R/com (https://www.arera.it/it/docs/23/267-23.htm), ha stabilito alcune disposizioni a sostegno delle popolazioni colpite da alluvione a maggio 2023. I beneficiari sono i titolari di forniture di energia elettrica e gas naturale attive alla data del 1 maggio 2023 nei Comuni o nelle frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/23.

Le agevolazioni previste

È prevista la sospensione automatica dei pagamenti degli importi relativi alle fatture in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2023 al 31 ottobre 2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati.
Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture o degli avvisi di pagamento i cui termini siano stati sospesi, secondo le modalità indicate in fattura.

Per i beneficiari della sospensione dei termini di pagamento non si applica, nel periodo di sospensione anche nel caso di morosità verificatasi precedentemente alla data del 1° maggio 2023, la disciplina relativa alla morosità. In particolare: sono sospese le azioni di sollecito del credito, le richieste di sospensione della fornitura e non matureranno interessi di mora.

Gli importi i cui termini di pagamento sono stati sospesi, se non pagati alla data del 1 settembre 2023, saranno oggetto dell’invio di un piano di rateizzazione entro il 31 ottobre 2023 senza applicazione di interessi, ferma restando la facoltà dei clienti di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata o di aderire ad un piano di rateizzazione di durata inferiore da concordare con il proprio fornitore.

Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, avviene:

  • con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione;
  • con rate non inferiori a 20 €;
  • per un periodo massimo di 12 mesi.

Il periodo di rateizzazione può essere ridotto nel rispetto della periodicità di fatturazione, qualora l’importo delle rate risulti inferiore a 20 €. Qualora l’importo complessivo da rateizzare, con riferimento alla singola fornitura, sia inferiore a 50 € non è prevista la rateizzazione.

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